IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Soppressione dell'imposta di soggiorno in esercizi ricettivi 1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 cessano di avere applicazione, nel territorio della Provincia, le disposizioni di cui al titolo I della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, come da ultimo modificato dalla legge regionale 19 agosto 1988, n. 17.