IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
    Soppressione dell'imposta di soggiorno in esercizi ricettivi
 
   1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 cessano di  avere  applicazione,
nel  territorio  della  Provincia, le disposizioni di cui al titolo I
della  legge  regionale  29  agosto  1976,  n.  10,  come  da  ultimo
modificato dalla legge regionale 19 agosto 1988, n. 17.